diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 255 del 30/01/1996 Cc. (dep. 18/06/1996) Rv. 205304 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti - Interpretazione del giudicato in modo da fare emergere dal quadro probatorio acquisito la reale fluidità della detenzione - Potere - Dovere del giudice.
Stato
decisa il 1996-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205304-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato

Il giudice dell'esecuzione, richiesto della revoca di una precedente sentenza di condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti per "abolitio criminis", per effetto del referendum abrogativo conclusosi con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, è tenuto ad interpretare il giudicato, anche alla luce degli atti processuali che lo sorreggono, in modo da fare emergere dal quadro probatorio già acquisito la reale fluidità della detenzione, a tale scopo ricercando e valutando tutti gli elementi di fatto e le circostanze rilevanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)