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Sez. 1, Sentenza n. 23243 del 24/05/2002 Cc. (dep. 17/06/2002) Rv. 221646 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Poteri del giudice dell'esecuzione - Accertamento della persistente configurabilità come reato del fatto per cui è intervenuta condanna irrevocabile - Valutazione dei fatti difforme da quella compiuta dal giudice della cognizione - Esclusione - Possibilità di enucleare dagli atti processuali elementi determinanti ai fini della decisione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221646-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

Il giudice dell'esecuzione richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis" a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, né valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell'effettuare tale accertamento, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata. (Fattispecie relativa a revoca di sentenza di patteggiamento intervenuta per detenzione e porto illegali di una carabina ad aria compressa, non considerata più arma dall'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, in caso di erogazione, da parte dei proiettili, di energia cinetica inferiore a 7, 5 jouls).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 21/12/1999 num. 526 art. 11 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)