Sez. 1, Sentenza n. 21427 del 12/10/2007 (Rv. 600785 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Concessione dell'esecuzione dell'opera pubblica - Responsabilità del concessionario - Esclusione - Clausola di manleva - Rilevanza nei soli rapporti tra concedente e concessionario - Opponibilità al terzo danneggiato - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Nel caso di danni derivanti dall'esecuzione di un'opera pubblica affidata in concessione, la domanda di risarcimento va proposta nei confronti del concedente, senza che rilevi l'obbligo di manleva assunto dal concessionario con espressa disposizione contrattuale; quest'ultima non è opponibile al terzo pregiudicato dall'attività legittima dell'Amministrazione, la quale potrà separatamente azionare, in sede di rivalsa nei confronti del concessionario, il rispetto dell'obbligo da egli assunto, senza che ciò comporti mutamento della legittimazione passiva dell'Amministrazione nei confronti del terzo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)