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Sez. 3, Sentenza n. 3585 del 16/02/2010 (Rv. 611379 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Concessione dell'esecuzione di opera pubblica - Localizzazione dell'opera e predisposizione del relativo progetto da parte della P.A. - Responsabilità del concessionario - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611379-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Quando l'attività lecita della P.A., incentrata nella localizzazione dell'opera pubblica e nella predisposizione del relativo progetto comporti per il privato un pregiudizio indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la responsabilità risarcitoria è esclusivamente propria della stessa P.A. e non può, in alcun modo, coinvolgere il concessionario dell'opera pubblica, cui non siano addebitabili, sul piano soggettivo, dolo o colpa nell'esecuzione dei lavori, quando egli sia mero esecutore materiale dell'opera voluta e progettata dalla P.A.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)