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Sez. 1, Sentenza n. 16619 del 03/07/2013 (Rv. 627097 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Concessione dell'esecuzione dell'opera pubblica - Responsabilità del concessionario - Esclusione - Clausola di manleva - Opponibilità al terzo danneggiato - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627097-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

In tema di esecuzione di un'opera pubblica affidata in concessione, la domanda di risarcimento del danno, da essa derivante, va proposta nei confronti del concedente, senza che rilevi l'obbligo di manleva assunto dal concessionario con espressa disposizione contrattuale, non essendo esso opponibile al terzo pregiudicato dall'attività legittima dell'Amministrazione; quest'ultima, infatti, rimane responsabile nel caso in cui l'attività di localizzazione dell'opera pubblica e di predisposizione del relativo progetto abbia comportato per il privato un pregiudizio indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)