Sez. U, Sentenza n. 10619 del 26/10/1998 (Rv. 520092 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) | Componenti della Sezione disciplinare - Partecipazione al collegio in altro procedimento svoltosi nei confronti del medesimo magistrato per fini diversi - Influenza sulla legittima costituzione della Sezione - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE)
La composizione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è stabilità secondo predeterminati criteri, direttamente fissati dalla legge, cosicché tale composizione non evidenzia alcuna irregolarità o illegittimità qualora alcuni o tutti i componenti della Sezione, chiamati a giudicare un magistrato per un illecito in relazione al quale sia stata promossa l'azione disciplinare, abbiano fatto parte del collegio in un altro procedimento, in precedenza promosso per fini diversi nei confronti del medesimo magistrato. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che non possano partecipare alla decisione sulla richiesta di sanzione disciplinare i componenti della sezione che abbiano già partecipato a una precedente deliberazione di sospensione dalle funzioni emessa nei confronti dello stesso magistrato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 3, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)