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Sez. U, Sentenza n. 5542 del 12/12/1989 (Rv. 464553 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) - MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO PARERE DA PARTE DI COMPONENTI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO - INFLUENZA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE E SULLA VALIDITÀ DELLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464553-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) - MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO PARERE DA PARTE DI COMPONENTI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO - INFLUENZA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE E SULLA VALIDITÀ DELLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE.*

La legittima Costituzione della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, nonché la validità della sua pronuncia, non possono essere contestate in relazione alla circostanza che ne facciano parte componenti i quali abbiano già espresso il loro parere nell'ambito di attività amministrative del consiglio stesso (come nel caso di decisione del "plenum" sul trasferimento d'ufficio del magistrato cosiddetto incolpevole, ai sensi dell'art. 2 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511), tenendo conto della diversa natura dell'attività di quella Sezione (giurisdizionale e non amministrativa) e della sua composizione secondo criteri direttamente fissati dalla legge. (V 276/86, mass n 443512).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 21, Legge 24/03/1958 num. 195 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)