Sez. U, Sentenza n. 5895 del 12/06/1998 (Rv. 516433 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sezione disciplinare disponente il rinvio a dibattimento e procedente al dibattimento medesimo nell'identica composizione - Violazione del principio di incompatibilità sancito dall'art. 34 cod. proc. pen. - Configurabilità - Esclusione - Contrasto con l'art. 24 Cost. - Insussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a norma degli artt. 332 D.L. n. 511 del 1946 e 4 legge n. 195 del 1958, la composizione della sezione disciplinare del C.S.M. rimane identica sia quando, compiuta l'istruzione, decide se farsi luogo o meno al dibattimento, sia quando procede al dibattimento medesimo, senza che per questo sia configurabile una violazione del principio di incompatibilità sancito dall'art. 34 cod. proc. pen. o un contrasto col diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., atteso che il procedimento si svolge innanzi ad un unico giudice e perciò in un'unica fase all'interno della quale non è possibile, senza rompere l'unità del giudizio, isolare ogni atto contenente una decisione che, pur idonea a manifestare un apprezzamento di merito, sia però preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio del quale il giudice è già investito, per attribuirlo ad un giudice diverso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 34, Costituzione art. 24, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 33, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)