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Sez. 2, Sentenza n. 2064 del 28/03/1980 (Rv. 405716 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ABOLIZIONE DELLA IMPOSTA FONDIARIA - TRASFORMAZIONE RADICALE DELL'IMMOBILE - OMESSA PRODUZIONE DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE CATASTALE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE SOLLEVA L'ECCEZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1980-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405716-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ABOLIZIONE DELLA IMPOSTA FONDIARIA - TRASFORMAZIONE RADICALE DELL'IMMOBILE - OMESSA PRODUZIONE DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE CATASTALE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE SOLLEVA L'ECCEZIONE - CONTENUTO.*

Per la Determinazione del valore delle cause relative a diritti reali su beni immobili, instaurate prima dell'entrata in vigore della riforma tributaria, quando l'immobile abbia subito una trasformazione radicale rispetto a quello che Forma oggetto della valutazione catastale, in Mancanza della produzione della relativa certificazione catastale, incombe sulla parte, che eccepisce l'incompetenza per valore del giudice adito, dare la prova della misura del tributo gravante sull'immobile ovvero della sua eventuale esenzione fiscale ai fini dell'applicabilita del criterio previsto dall'ultimo comma dell'art 15 cod proc civ (valutazione ex actis), con la conseguenza che in ipotesi di Mancanza di tale prova resta ferma la Competenza del giudice adito. (V 4986/77, mass n 388604; (V 1794/77, mass n 385527).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)