Sez. 2, Sentenza n. 3735 del 18/06/1982 (Rv. 421694 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ABOLIZIONE DEI TRIBUTI DIRETTI DI CARATTERE REALE - DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 1974 - GIUDIZI PENDENTI A TALE DATA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ORIGINARIA DISCIPLINA EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - PERMANENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ABOLIZIONE DEI TRIBUTI DIRETTI DI CARATTERE REALE - DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 1974 - GIUDIZI PENDENTI A TALE DATA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ORIGINARIA DISCIPLINA EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - PERMANENZA.*
Ai fini della Determinazione della Competenza per valore nelle cause relative a beni immobili, l'abolizione, con decorrenza dall'1 gennaio 1974, dei Tributi diretti di carattere reale (implicante il venir meno dei criteri di Competenza stabiliti dai primi due commi dell'art. 15 cod. proc. civ.) non incide, per il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., sui giudizi già pendenti alla data suindicata, per i quali, pertanto, la Competenza per valore va determinata alla stregua delle originarie previsioni dell'art. 15 citato. (V 2064/80, mass n 405716; (V 122/80, mass n 403505; (V 5065/79, mass n 401715).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)