Sez. 2, Sentenza n. 3462 del 19/05/1983 (Rv. 428341 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CONTROVERSIE INERENTI ALLA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI FRA COSTRUZIONI, INTRODOTTE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 597 DEL 1973 SULLA ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CRITERI DI COMPETENZA PER VALORE EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DEL TRIBUTO DIRETTO VERSO LO STATO - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CONTROVERSIE INERENTI ALLA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI FRA COSTRUZIONI, INTRODOTTE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 597 DEL 1973 SULLA ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CRITERI DI COMPETENZA PER VALORE EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DEL TRIBUTO DIRETTO VERSO LO STATO - CRITERI.*
Le controversie inerenti alla violazione delle distanze legali fra costruzioni, come in genere quelle relative a beni immobili, che siano state introdotte prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 sull'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, restano soggette ai criteri di Competenza per valore dettati dall'art. 15 cod. proc. civ. con riferimento all'ammontare del tributo diretto verso lo stato, e, quindi, anche al principio in forza del quale la causa non va ritenuta di valore indeterminabile e quindi di Competenza del giudice superiore, del pretore adito, a norma dell'ultimo comma del citato articolo, per il solo fatto che l'attore non abbia provato l'ammontare di quel tributo, occorrendo che il convenuto, che ha eccepito l'incompetenza, deduca e dimostri che l'ammontare stesso implichi detta Competenza superiore, ovvero che l'immobile sia esente dal tributo, con la relativa conseguenza in quest'ultimo caso che la Competenza del giudice adito resti esclusa dalla Determinazione del valore "ex actis" o dalla presunzione di valore indeterminabile. (V 2064/80, mass n 405716; (V 4390/78, mass n 394063; (V 4390/78, mass n 394064; (V 4986/77, mass n 388604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 88 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)