Sez. 1, Sentenza n. 6381 del 28/10/1983 (Rv. 431107 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO - D'UFFICIO - UDIENZA DI RINVIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE DELLE PARTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO - D'UFFICIO - UDIENZA DI RINVIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE DELLE PARTI.*
Il rinvio d'ufficio della causa, per non essersi nel giorno stabilito tenuta udienza, deve intendersi disposto per l'udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice che procede, con la conseguenza che per le parti vi è l'Onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva, e così di seguito fino a quando l'udienza sia effettivamente tenuta. (V 770/82, mass nn 418596 e 418597; (V 3618/80, mass n 407469; (Conf 573/72, mass n 356597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)