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Sez. 3, Sentenza n. 573 del 26/02/1972 (Rv. 356597 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO - D'UFFICIO - UDIENZA DI RINVIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1972-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356597-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO - D'UFFICIO - UDIENZA DI RINVIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE DELLE PARTI.*

Il rinvio d'ufficio della causa, per non essersi nel giorno stabilito tenuta udienza, deve intendersi disposto per l'udienza immediatamente successiva che sara in concreto tenuta dal giudice che procede alla trattazione del processo; con la conseguenza che per le parti vi e l'Onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, e la udienza successiva e cosi di seguito, fino a quando l'udienza sara effettivamente tenuta. (Conf 4093'57).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)