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Sez. 3, Sentenza n. 3618 del 03/06/1980 (Rv. 407469 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - UDIENZE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - UDIENZA DI COMPARIZIONE - RINVIO OPE LEGIS - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407469-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - UDIENZE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - UDIENZA DI COMPARIZIONE - RINVIO OPE LEGIS - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*

Nei procedimenti davanti al pretore nel caso in cui presso l'ufficio giudiziario o la Sezione di esso alla quale il dirigente ha destinato la causa non vi sia udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione, e applicabile l'art 57 disp att cod proc civ in relazione all'art 313, ultimo comma, cod proc civ, con la conseguenza che la comparizione si intende rimandata all'udienza immediatamente successiva ope legis, senza alcun Obbligo dell'attore di comunicare al convenuto la data di tale udienza di rinvio: e cio anche nella ipotesi in cui l'attore, dopo la notificazione dell'atto introduttivo della lite, non si sia costituito e non abbia iscritto la causa a ruolo, provvedendovi nella nuova udienza immediatamente successiva in cui sia caduta la causa secondo gli articoli di legge predetti, poiche le parti, nel procedimento davanti al pretore, possono costituirsi in giudizio e iscrivere la causa a ruolo lo stesso giorno in cui si tiene l'udienza di prima comparizione. (Conf 3199/72, mass n 360988; (Conf 3484/71, mass n 355120; (Conf 1441/67, mass n 328094; (Conf 1544/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 314, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)