Sez. U, Ordinanza n. 2062 del 11/02/2003 (Rv. 560404 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. | Principio dell'improponibilità - Limiti - Atti materiali della P.A. - Perseguibilità con le azioni possessorie - Sussistenza.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A.
Le azioni possessorie, normalmente improponibili nei confronti della P.A. in virtù del divieto, posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, di revoca o modifica dell'atto amministrativo da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, sono, invece, proponibili quando l'azione possessoria sia volta a rimuovere gli effetti di atti materiali della P.A., in quanto in alcun modo ricollegabili, neppure implicitamente, all'esercizio di un potere amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)