Sez. 1, Sentenza n. 3545 del 23/04/1997 (Rv. 503902 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Legge 1980 n. 319 - Carattere di specialità - Estensione ad ausiliari diversi da quelli menzionati - Esclusione - Custode di beni sequestrati nel processo penale - Opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso - Giudice competente - Giudice dell'esecuzione penale.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di liquidazione del compenso spettante a consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori, la legge n. 319 del 1980 ha carattere di specialità e non è pertanto applicabile agli ausiliari del giudice ivi non espressamente nominati. Ne consegue che la suddetta legge non si applica ai custodi di cose sequestrate nel giudizio penale e che, in tali ipotesi, competente a pronunziarsi sull'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso è il giudice dell'esecuzione penale a norma degli artt. 568 e 666 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 666 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)