Sez. 3, Sentenza n. 1461 del 10/02/2000 (Rv. 533690 - 01)
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE | Domanda relativa - Onere della prova a carico dell'attore - Portata.
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE
La parte che fonda la domanda sul contratto di mutuo ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale contratto e quindi, non solo la consegna della somma ma anche il titolo di essa, trattandosi di atto di per se neutro, adattabile ad una serie di cause.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)