Sez. 3, Sentenza n. 1777 del 13/04/1989 (Rv. 462478 - 01)
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OGGETTO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DEL RICEVIMENTO DELLA COSA E DEDUZIONE DI UN DIVERSO TITOLO - ESECUZIONE IN SENSO SOSTANZIALE E CONSEGUENTE INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OGGETTO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DEL RICEVIMENTO DELLA COSA E DEDUZIONE DI UN DIVERSO TITOLO - ESECUZIONE IN SENSO SOSTANZIALE E CONSEGUENTE INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
L'attore, il quale fonda la sua domanda su un contratto di mutuo, è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi di tale contratto, e cioè non solo la consegna della somma, ma anche il titolo della consegna, e quindi l'Obbligo dell'accipiens di restituire la somma stessa, né la contestazione circa la causale del versamento si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da investire l'Onere della prova, giacché il negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o Estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di danaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata. Anche in tal caso, quindi, rimane fermo l'Onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione. (Conf 4150/81, mass n 414822; (Conf 267/77, mass n 383797; (Conf 1936/69, mass n 341094; (Conf 660/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)