Sez. 2, Sentenza n. 8434 del 20/08/1990 (Rv. 468929 - 01)
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ATTORE.*
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ATTORE.*
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa dal quale deriva l'Obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto, il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della dazione di essa, si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'Onere della prova. (V 5691/83; (V 3056/82).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)