Sez. U, Sentenza n. 1246 del 26/02/1979 (Rv. 397471 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INFRAZIONE EDILIZIA - SANZIONE PECUNIARIA EX ART 13 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - RISCOSSIONE ATTRAVERSO ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO NONCHE DELLA LEGITTIMITA DEL RICORSO ALL'ESECUZIONE ESATTORIALE - GIURISDIZIONE RISPETTIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA PRIMA QUESTIONE E DELL'AGO SULLA SECONDA.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INFRAZIONE EDILIZIA - SANZIONE PECUNIARIA EX ART 13 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - RISCOSSIONE ATTRAVERSO ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO NONCHE DELLA LEGITTIMITA DEL RICORSO ALL'ESECUZIONE ESATTORIALE - GIURISDIZIONE RISPETTIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA PRIMA QUESTIONE E DELL'AGO SULLA SECONDA.*
L'opposizione, con la quale il privato insorga avverso l'esecuzione esattoriale promossa nei suoi confronti, a norma del RD 14 aprile 1910 n 639, per la riscossione di una sanzione pecuniaria inflittagli dal sindaco in relazione a violazioni edilizie, ai sensi dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765 (recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150), contestando la legittimita del provvedimento del sindaco, ancorche con riferimento al quantum della pena, nonche negando per l'esazione di quel credito l'esperibilita dell'esecuzione esattoriale, e devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine alla prima delle indicate questioni, atteso che essa investe un provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria prevista dalla legge in via alternativa con misure ripristinatorie, a fronte del quale le posizioni del privato hanno natura e consistenza di mero interesse legittimo. Per contro tale opposizione spetta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, per quanto riguarda la seconda di dette questioni, la quale si ricollega al diritto soggettivo dell'opponente a non subire aggressioni alla propria sfera patrimoniale non consentite dalla legge. (V 926/78, mass n 390261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)