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Sez. 2, Sentenza n. 1253 del 28/02/1995 Cc. (dep. 05/04/1995) Rv. 201589 - 01

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose di antichità e d'arte) - In genere | Reato di cui all'art. 66 legge 1 giugno 1939, n. 1089 - Confisca dei reperti - Obbligatorietà - Confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201589-01

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose di antichità e d'arte) - In genere

La confisca delle cose oggetto di contrabbando prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e deve essere disposta anche quando l'imputato venga prosciolto o dichiarato non punibile. Essa, pertanto, si differenzia dalla confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. che attribuisce la facoltà e non l'obbligo, salvo le ipotesi di intrinseco carattere criminoso delle cose, di disporre la misura di sicurezza patrimoniale, sempre che sia intervenuta condanna. (Fattispecie relativa a declaratoria di estinzione per amnistia del reato di cui all'art. 66 legge 1 giugno 1939, n. 1089, con ordine di confisca dei reperti, facendo tale disposizione riferimento all'istituto della confisca previsto dalle leggi doganali per gli oggetti di contrabbando).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)