Sez. L, Sentenza n. 2551 del 17/04/1985 (Rv. 440367 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - TUTELA ASSICURATIVA DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE CON MANSIONI DI CONTROLLO DELL'IDONEITÀ DI UNA NAVE AL TRASPORTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - TUTELA ASSICURATIVA DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE CON MANSIONI DI CONTROLLO DELL'IDONEITÀ DI UNA NAVE AL TRASPORTO.*
Ai fini della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è sufficiente - come ha riconosciuto la sentenza n. 114 del 1977 della Corte costituzionale - che il lavoratore - indipendentemente dalla sua qualifica e dal carattere manuale, o meno, delle sue mansioni - svolga abitualmente, anche se non continuativamente, la sua attività in condizioni che siano fonte di rischio e cioè che egli operi in ambienti ove siano in funzione macchine od impianti che possano essere causa di danno. (nella specie la Corte suprema ha confermato la decisione del giudice del merito secondo cui non era esposto a rischio specifico - e quindi non beneficiava della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro - il lavoratore che, nell'Esercizio delle sue mansioni di controllo, ispezionava una nave per stabilirne l'idoneità al trasporto senza venire a contatto con macchine od impianti, non potendo la nave in sè considerarsi ambiente potenzialmente rischioso). (V. Sent. N. 114 del 1977 della Corte costituzionale; (V 5962/82, mass n 423709; (V 4044/81, mass n 414698).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)