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Sez. L, Sentenza n. 5962 del 11/11/1982 (Rv. 423709 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE - RILEVANZA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE ADDETTOVI NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423709-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE - RILEVANZA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE ADDETTOVI NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - ININFLUENZA.*

L'Obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro è riconnesso alla natura dell'attività, cioè a quella "manuale" donde deriva il rischio protetto, senza che sia di ostacolo lo inquadramento del prestatore d'opera nella categoria impiegatizia, dovendosi, in materia, aver riguardo all'effettivo contenuto della prestazione lavorativa e non alla qualifica giuridica del rapporto di lavoro. (Conf 4044/81, mass n 414698).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)