Sez. 6, Sentenza n. 13309 del 22/02/2018 Cc. (dep. 22/03/2018) Rv. 272734 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare - Nullità dell'interrogatorio di garanzia - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI
L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)