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Sez. 6, Sentenza n. 55848 del 04/10/2017 Cc. (dep. 14/12/2017) Rv. 271844 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Interrogatorio di garanzia - Omesso rilascio di copia degli atti - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271844-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

In tema di misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art.293 cod. proc. pen., mentre il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando un'espressa previsione di nullità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il diritto di difesa è garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della mole degli atti da riprodurre).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)