Sez. 3, Sentenza n. 7760 del 29/03/2007 (Rv. 596760 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Processo esecutivo - Sospensione - Decorrenza del termine per la riassunzione - Termine di sei mesi dalla comunicazione di cui all'art. 627 cod. proc. civ. - Mancanza di sentenza sull'opposizione - Applicazione dell'art. 297 cod. proc. civ. - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
L'art. 627 cod. proc. civ. stabilisce che in mancanza del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine di sei mesi "dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione". Pertanto, ove non sia stata pronunciata sentenza di appello di rigetto dell'opposizione, risulta inapplicabile la norma predetta e, mancando nell'art. 549 cod. proc. civ. una alternativa alla ipotesi di fissazione, da parte del giudice, del termine per la riassunzione, devesi far applicazione della norma dell'art. 297 cod. proc. civ., stante la sostanziale assimilabilità di questa ipotesi alla fattispecie della sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., cosicché il termine decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza resa nella controversia che abbia determinato la sospensione del processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)