Sez. 3, Sentenza n. 8251 del 23/07/1991 (Rv. 473293 - 01)
Esecuzione forzata - Riassunzione del processo esecutivo | Sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine semestrale per la riassunzione - Dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di opposizione.
Esecuzione forzata - Riassunzione del processo esecutivo
Anche al fine della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del processo esecutivo, previsto dall'art. 627 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione disposta a seguito della proposizione di opposizione agli atti esecutivi non cessa immediatamente con il deposito della sentenza emessa in primo ed unico grado che definisce il giudizio di opposizione ma dura fino al suo passaggio in giudicato in senso formale allorquando avverso la sentenza stessa sia stata proposta impugnazione nei modi previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)