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Sez. L, Sentenza n. 3926 del 08/06/1983 (Rv. 428854 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE ALL'ESTERO - ATTRIBUZIONE DI INDENNITÀ PER SERVIZIO ALL'ESTERO - RICHIAMO IN PATRIA DEL LAVORATORE - DIRITTO O MENO DEL LAVORATORE A CONSERVARE IN ITALIA L'INDICATA INDENNITÀ - RIFERIMENTO NORMATIVO ESCLUSIVO ALL'ART. 2103 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428854-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE ALL'ESTERO - ATTRIBUZIONE DI INDENNITÀ PER SERVIZIO ALL'ESTERO - RICHIAMO IN PATRIA DEL LAVORATORE - DIRITTO O MENO DEL LAVORATORE A CONSERVARE IN ITALIA L'INDICATA INDENNITÀ - RIFERIMENTO NORMATIVO ESCLUSIVO ALL'ART. 2103 COD. CIV..*

L'accertamento della natura retributiva o risarcitoria della indennità per servizio all'estero - se è rilevante nella ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro avvenga durante la permanenza all'estero, ai fini della Determinazione dell'ultima retribuzione utile per il calcolo dell'indennità di anzianità (art. 2121 cod. civ.) ovvero ai fini della Determinazione della retribuzione computabile per ciascun anno di servizio secondo le nuove norme (legge 29 maggio 1982 n. 297) sul trattamento di fine rapporto - non costituisce, invece, presupposto logico necessario per la decisione della questione concernente il diritto o meno del lavoratore a conservare detta indennità al suo rientro in Italia, potendo tale questione essere risolta con esclusivo riferimento ai limiti di efficacia dell'art. 2103 cod. civ., nel testo di cui allo art. 13 della legge n.300 del 1970.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)