Sez. L, Sentenza n. 3232 del 28/05/1985 (Rv. 440904 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI RESIDENZA ALL'ESTERO O "INDENNITÀ ESTERO" - COMPENSO DI CARATTERE CONTINUATIVO - MANCATA PREDETERMINAZIONE DI UN TERMINE DI DURATA DELLO INCARICO DEL LAVORATORE INVIATO ALL'ESTERO - POSSIBILITÀ DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE PRIMA DEL RICHIAMO IN PATRIA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI RESIDENZA ALL'ESTERO O "INDENNITÀ ESTERO" - COMPENSO DI CARATTERE CONTINUATIVO - MANCATA PREDETERMINAZIONE DI UN TERMINE DI DURATA DELLO INCARICO DEL LAVORATORE INVIATO ALL'ESTERO - POSSIBILITÀ DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE PRIMA DEL RICHIAMO IN PATRIA - IRRILEVANZA.*
La mancata predeterminazione di un termine di durata all'incarico affidato al lavoratore inviato all'estero e la possibilità del datore di lavoro di porre termine in qualsiasi momento all'incarico predetto non escludono il carattere continuativo - ai sensi dello art. 2121 cod. civ. - dell'indennità di residenza all'estero o "indennità estero", atteso che continuatività, secondo la norma citata, non equivale a definitività bensì a periodicità ed ordinarietà dell'erogazione, in contrapposto a saltuarietà ed occasionalità; né la computabilità di detta indennità - nella misura in cui essa ha carattere retributivo - ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità può essere esclusa per la possibilità, la quale è insita nella formulazione dello art. 2121 cod. civ., che il lavoratore all'estero si dimetta prima del richiamo in patria, allo scopo di ottenere, con il computo dell'"indennità estero", un più vantaggioso trattamento di fine rapporto. (V 3926/83, mass n 428854; (V 2547/69, mass n 342126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)