Sez. L, Sentenza n. 7431 del 20/07/1990 (Rv. 468317 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CARATTERE DI DEFINITIVITÀ DEL COMPENSO O INDENNITÀ - ESCLUSIONE - GODIMENTO DEL MEDESIMO IN MODO NORMALE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CARATTERE DI DEFINITIVITÀ DEL COMPENSO O INDENNITÀ - ESCLUSIONE - GODIMENTO DEL MEDESIMO IN MODO NORMALE - SUFFICIENZA.*
Affinché un compenso sia incluso nella base di calcolo dell'indennità di anzianità (ex art. 2121 cod. civ.) o del trattamento di fine rapporto (ex art. 1 legge n. 297 del 1982), non è necessario il carattere di definitività del compenso stesso, ma è sufficiente che di esso (nella specie, indennità di servizio estero) il dipendente abbia goduto in modo normale nel corso ed a causa del rapporto di lavoro, non avendo rilievo l'elemento temporale di percezione del compenso stesso, ove questo sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate. (V 4825/87, mass n 453468; (V 1174/86, mass n 444662; (V 3291/85, mass n 440957; (V 3232/85, mass n 440904; (V 3926/83, mass n 428854; (V 718/81, mass n 411188).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)