Sez. U, Sentenza n. 6072 del 11/11/1988 (Rv. 460480 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSA ASSICURAZIONE - RICHIESTA DI RENDITA VITALIZIA PRESSO L'INPS - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSA ASSICURAZIONE - RICHIESTA DI RENDITA VITALIZIA PRESSO L'INPS - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda con la quale il dipendente di un ente pubblico non economico (quale nella specie, l'ente provinciale del turismo), deducendo la violazione nei suoi confronti degli obblighi connessi all'Assicurazione obbligatoria, ne chiede la condanna al risarcimento del danno, ancorché nella Forma della Costituzione di rendita vitalizia presso l'i.N.P.S. (art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto coinvolge diritti ed obblighi che trovano causa diretta ed immediata nel rapporto di pubblico impiego, giusta il disposto degli artt. 29 R.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che non è stato modificato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 sulle controversie in materia di lavoro. (V 4428/84, mass n 436631; (Conf 1924/77, mass n 385641).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)