Sez. L, Sentenza n. 31191 del 05/12/2024 (Rv. 672947-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Giudizio per conseguirlo - Nesso di causalità tra vaccinazione e patologia - Verbale della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 l. n. 210 del 1992 - Valore indiziario - Conseguenze - Soggezione al libero apprezzamento del giudice.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nel giudizio proposto nei confronti del Ministero della Salute per conseguire l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992, l'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia effettuato in sede amministrativa dalle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) - che sono articolazioni del Ministero della difesa, estranee, quindi, a quello della Salute - non ha valore di prova legale, ma costituisce materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, sicché non è precluso all'amministrazione convenuta contestare la sussistenza di tale nesso, seppure affermato nel verbale della CMO e, in tal caso, il giudice dovrà accertare tutti gli elementi costitutivi della prestazione richiesta, ivi compreso il nesso di causalità.
Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)