Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)