Sez. 3, Ordinanza n. 36504 del 29/12/2023 (Rv. 669740 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Giudizio di risarcimento dei danni da emotrasfusione - Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Prova del nesso causale - Rilevanza - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) - In genere.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE
Il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)