Sez. 2, Sentenza n. 518 del 22/02/1973 (Rv. 362530 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 153 DEL 1969 - ISTANZA DELL'INPS - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DELEGATO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI RIGETTO DEL RECLAMO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 153 DEL 1969 - ISTANZA DELL'INPS - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DELEGATO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI RIGETTO DEL RECLAMO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST.*
In base al principio che possono essere impugnati con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 Costituzione, non solo le sentenze che siano dichiarate non impugnabili dalle leggi ordinarie, ma anche gli altri provvedimenti giurisdizionali emessi sotto Forma di ordinanza o decreto contro i quali non sia dato alcun rimedio, purche si tratti di provvedimenti decisori idonei a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, devesi ritenere ammissibile il ricorso contro il decreto del tribunale fallimentare il quale respinge il reclamo proposto dall' INPS avverso il provvedimento del giudice delegato con cui veniva rigettata l'istanza dell' istituto diretta ad ottenere la riacquisizione al fallimento di somme gia ripartite fra i creditori, onde procedere ad una diversa collocazione del credito in base al nuovo ordine dei privilegi recato dalla legge 30 aprile 1969 n 153. (Conf 1271/72, mass n 357787; 3600/71, mass n 355316).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)