Sez. 2, Sentenza n. 1271 del 22/04/1972 (Rv. 357787 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI PER CASSAZIONE - RECLAMO AVVERSO IL RIPARTO PARZIALE DEL GIUDICE DELEGATO PER LA SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICATRICE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI - DECRETO DI REIEZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI PER CASSAZIONE - RECLAMO AVVERSO IL RIPARTO PARZIALE DEL GIUDICE DELEGATO PER LA SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICATRICE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI - DECRETO DI REIEZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Sono impugnabili per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, i provvedimenti emessi sotto Forma di ordinanza o decreto, rispetto ai quali non sia previsto un rimedio ordinario di impugnazione, purche detti provvedimenti abbiano carattere decisorio e siano idonei a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale. Deve considerarsi decisorio e produttivo di effetti di diritto sostanziale, il decreto del tribunale fallimentare con il quale sia stato respinto il reclamo di un creditore per la revoca dei riparti parziali dichiarati esecutivi dal giudice delegato e dei pagamenti conseguentemente effettuati dal curatore del fallimento, reclamo motivato dalla sopravvenienza, dopo i riparti stessi, della legge 30 aprile 1969 n 153, modificativa del regime dei privilegi. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione proposto contro il suddetto provvedimento. (V 833'69, mass n 339171; 2420'68, mass n 334818; 2876'68, mass n 335583; 8 01'66, mass n 321614; 703'62; 124'61).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)