Sez. L, Sentenza n. 6438 del 01/07/1998 (Rv. 516869 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Dispositivo della sentenza - Rilevanza esterna - Sussistenza - Revocabilità o modificabilità mediante la motivazione - Esclusione - Conseguenze - Decisione quale cristallizzata dal dispositivo - Erroneità qualificabile come violazione di legge - Deducibilità come tale in cassazione - Fattispecie relativa ad omessa applicazione degli incrementi annuali a quota del trattamento di fine rapporto.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Nel rito del lavoro, in cui il dispositivo della sentenza non è un atto puramente interno, modificabile fin quando la sentenza non venga pubblicata, ma un atto di rilevanza esterna, immodificabile ed irrevocabile, la sentenza è affetta da violazione di legge, che comporta il suo annullamento se fatto valere in sede di ricorso per cassazione, qualora tale vizio sia riscontrabile sulla base della decisione risultante dal dispositivo, a nulla rilevando che nella motivazione siano contenute integrazioni che sarebbero idonee a riportare la sentenza ad una corretta applicazione della legge. (Fattispecie relativa alla liquidazione della quota di trattamento di fine rapporto relativa all'indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri maturata alla data del 31 maggio 1982, senza applicazione degli incrementi annui secondo la disciplina del vigente art. 2120 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)