Sez. L, Sentenza n. 12223 del 11/12/1993 (Rv. 484694 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Sentenza d'appello | Procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. e sostituzione alla decisione originaria di una decisione nuova - Inesistenza di quest'ultima - Motivi del ricorso per cassazione - Valutazione della ammissibilità e fondatezza - Riferimento alla prima pronuncia - Necessità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Sentenza d'appello
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il dispositivo della sentenza letto in udienza fissa irretrattabilmente la statuizione emessa dal giudice nella concreta fattispecie e non è modificabile, da parte dello stesso giudice che ha emanato il provvedimento, mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. neppure al fine di eliminare un qualche contrasto con la motivazione, trattandosi in tale ipotesi non già di errore attinente all'estrinsecazione del giudizio bensì di errata decisione del merito. Pertanto, ove, mediante ricorso alla procedura predetta, il giudice di secondo grado abbia sostituito alla propria originaria decisione (costituita dal dispositivo letto in udienza e corredato dalla sua motivazione) una decisione del tutto nuova, quest'ultima deve ritenersi priva di giuridica esistenza, con l'ulteriore conseguenza che l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi del ricorso per cassazione proposto da una delle parti debbono essere valutate con riguardo alla prima pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)