Sez. T, Ordinanza n. 33252 del 18/12/2024 (Rv. 673259-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Avvio dell'investimento - Momento determinante - Individuazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
In tema di credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000, l'avvio dell'investimento di cui al comma 1-bis, da realizzarsi a pena di disconoscimento del beneficio successivamente alla data di presentazione dell'istanza e comunque entro sei mesi dalla stessa, coincide con qualsiasi atto giuridicamente rilevante diretto in modo non equivoco a realizzarlo, opponibile all'Amministrazione.
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)