Sez. 5 - , Sentenza n. 15512 del 21/07/2020 (Rv. 658646 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Acquisto di terreno - Credito di imposta ex art. 8 l. n. 388 del 2000 – Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali destinate alle aree territoriali svantaggiate, il credito d'imposta di cui all'art. 8 l. n. 388 del 2000 - che sorge solo con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato strumentale all'esercizio dell'impresa, non essendo sufficiente il mero acquisto dell'area destinata ad ospitarlo, dovendo i beni oggetto dell'agevolazione entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione - può essere riconosciuto soltanto con la completa realizzazione del manufatto mentre, prima di tale fase, il costo dell'area può fruire del beneficio solo in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota-parte effettuata dei lavori (o stato avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo di imposta agevolato e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione sull'area.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)