Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 ottobre 1970, causa 16/70
Epigrafe
Nel procedimento 16-70
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nella causa dinanzi ad esso pendente
COÖPERATIEVE VERENIGING «Necomout» GA, Amsterdam
contro
1) Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, L'Aia
2) Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, L'Aia,
domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio (CEE) 30 luglio 1968, n. 1134/68, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici ;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue :
paragrafo 2
1. L'organizzazione comune dei mercati agricoli comprende in molti casi un sistema di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione, fissati periodicamente e variabili in funzione delle differenze — che si vogliono neutralizzare — fra il livello dei prezzi del prodotto considerato in uno Stato membro e quello esistente in un altro Stato membro, o fra i prezzi praticati nella Comunità e quelli del mercato mondiale.
2. Poiché l'adempimento dei contratti d'importazione o d'esportazione di prodotti agricoli è spesso scaglionato su un periodo abbastanza lungo, i regolamenti agricoli permettono agl'importatori e agli esportatori di premunirsi contro eventuali variazioni mediante la «fissazione anticipata» dei prelievi o delle restituzioni per il periodo e i quantitativi indicati in un apposito certificato.
In tal modo, l' operatore conosce in anticipo l'importo che dovrà pagare o riscuotere, ma accetta anche il rischio inerente al fatto che, al momento in cui la merce varca effettivamente il confine, il prelievo può essere inferiore o la restituzione superiore a tale importo.
3. I prelievi e le restituzioni sono calcolati, come i prezzi, in unità di conto, ma vengono riscossi o liquidati nella moneta nazionale dello Stato membro cui è affidata, nel caso concreto, l'attuazione dei regolamenti agricoli.
4. Modifiche del valore dell'unità di conto o della parità della moneta di uno Stato membro o di un paese terzo possono compromettere gravemente il funzionamento del sistema, ostacolando l'allineamento dei prezzi che ne costituisce lo scopo. A tali inconvenienti intendono ovviare i regolamenti del Consiglio nn. 653/68 del 30 maggio 1968 (GU L 123, pag. 4), e 1134/68 del 30 luglio 1968 (GU L 188). Il regolamento 1134/68, entrato in vigore il 4 agosto 1968, stabilisce, fra l'altro, che in caso di modifica del valore dell'unità di conto (art. 1) o della parità monetaria di un paese terzo (art. 2) o di uno Stato membro (art. 4), i prelievi e le restituzioni saranno ricalcolati in modo da adeguarli alle nuove parità e gli importi relativi saranno applicati anche alle operazioni in cui l'interessato si era avvalso della facoltà di ottenere la fissazione anticipata.
5. Considerando, tuttavia, che l'applicazione delle nuove parità ai contratti già stipulati potrebbe alterarne la portata, il regolamento 1134/68 consente agli operatori interessati, qualora intervenga una modifica delle parità, di chiedere l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato, il che significa che nei confronti dell'amministrazione essi sono esonerati dall'obbligo d'importare o di esportare e che, qualora procedano a tali operazioni, pagheranno o riceveranno l'importo del prelievo o della restituzione in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione effettiva.
6. Alla tutela così offerta agli operatori viene ad aggiungersi quanto disposto, in via transitoria, dall'articolo 7 dello stesso regolamento, il quale recita :
«Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni realizzate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Tuttavia, l' interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata prima di tale data o concluso un accordo con un organismo d'intervento, per un'operazione che rimane da effettuare dopo tale data, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'orga nismo competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'annullamento della fissazione anticipata e del certificato o titolo relativo, o la risoluzione dell'accordo».
L'ulteriore facoltà di annullamento, prevista in via transitoria dall'articolo 7, non dipende — come quella attribuita dagli articoli 1, 2 e 4 — dall'eventuale modifica delle parità monetarie (che in realtà non è intervenuta nel periodo 4 agosto-3 settembre 1968), ma è legata unicamente all'entrata in vigore del regolamento 1134/68.
7. Alla Corte si chiede l'interpretazione del 2o comma dell'articolo 7: la controversia verte — come risulta dai fatti che sono all'origine del giudizio di merito — sulle modalità di esercizio della facoltà conferita da questa norma.
8. La ditta Necomout di Amsterdam, esportatrice di malto, otteneva, il 29 aprile 1968, la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per una partita di 2500000 kg di malto, nella misura di 19,95 Fl. il quintale, somma che nel luglio 1968 veniva portata a 20,31 Fl., per adeguarla al prezzo d'entrata. Il relativo certificato copriva il periodo fino al 31 marzo 1969.
Il 4 agosto 1968 — data d' entrata in vigore del regolamento 1134/68 — il saldo disponibile era di 1520000 kg, sul quale 330000 kg venivano esportati' in data 12 agosto 1968.
9. Con circolare 28 agosto 1968, la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, organismo olandese incaricato della gestione del sistema delle restituzioni, comunicava agl'interessati che le domande di annullamento presentate a norma dell'articolo 7, 2o comma, del regolamento 1134/68 potevano essere accolte solo alle seguenti condizioni :
a) la fissazione doveva essere stata ottenuta prima del 4 agosto 1968;
b) l'annullamento doveva riguardare esclusivamente i quantitativi che, al momento della domanda, non avessero ancora costituito oggetto di una operazione d'importazione o d'esportazione;
c) sulla prefissazione non dovevano essere state effettuate importazioni, né esportazioni, nel periodo dal 3 agosto alla data di presentazione della domanda;
d) la domanda scritta doveva pervenire alla competente «Produktschap» o alla «Hoofdproduktschap» entro il 3 settembre 1968.
10. L'importo delle restituzioni sulle esportazioni di malto nei paesi terzi, ch'era stato di 20,21 Fl. per il mese di agosto, veniva portato a 21,82 Fl. per il mese di settembre.
11. Il 2 settembre 1968, la Necomout chiedeva l'annullamento della fissazione anticipata della restituzione per il saldo di 1520000 kg di malto ancora disponibile alla data del 4 agosto 1968, ma la «Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten» respingeva la domanda per il motivo che, avendo la Necomout effettuato un'esportazione il 12 agosto 1968, la condizione indicata alla lettera c) della circolare 28 agosto 1968 non era soddisfatta.
12. La Necomout adiva allora il «College van Beroep voor het Bedrijfsleven». In corso di causa, essa dichiarava che, benché la condizione restrittiva non figurasse nell'articolo 7, avrebbe ammesso, in subordine, anche una decisione secondo cui potessero fruire dell'annullamento soltanto i quantitativi ancora disponibili all'atto della presentazione della domanda.
13. Con ordinanza 10 aprile 1970, il College van Beroep, avendo constatato che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione del regolamento 1134/68, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
a) Se l'esatta interpretazione dell'articolo 7, 2o comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio implichi che la possibilità di annullamento ivi prevista si riferisce soltanto all'intero quantitativo disponibile il 4 agosto 1968 sulla prefissazione.
b) In caso di soluzione positiva del punto 1), se la facoltà di annullamento sussista anche qualora, tra il 4 agosto 1968 e la data di presentazione della domanda di annullamento, la prefissazione sia stata utilizzata, in tutto o in parte, per importare o esportare, ovvero sussista solo se, nello stesso periodo, la prefissazione non sia stata utilizzata.
c) In caso di soluzione negativa del punto 1), se l'annullamento della prefissazione sia possibile per il quantitativo ancora disponibile alla data della presentazione della relativa domanda, o per una parte di esso, qualora, già tra il 4 agosto 1968 e la data di presentazion delle domanda, già tra il 4 agosto 1968 e la data di presentazione della domanda, la fissazione sia stata in parte utilizzata.
d) Inoltre, in caso di soluzione negativa del punto 1), se l'articolo 7, 2o comma, vada inteso nel senso che l'annullamento della prefissazione è possibile anche per quanto riguarda una o più importazioni o esportazioni effettuate tra il 4 agosto 1968 e la data della presentazione della domanda d'annullamento.
14. Il provvedimento di rinvio è stato registrato presso la cancelleria della Corte il 13 aprile 1970.
La Necomout, la Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, la Commissione delle Comunità europee ed il Regno dei Paesi Bassi hanno presentato osservazioni scritte.
La Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
La Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 16 settembre 1970.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 otttobre 1970.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto
paragrafo 1
Le osservazioni presentate alla Corte si possono riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › A — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee › 1 — Sulla «ratio» dell'articolo 7
paragrafo 1
La Commissione osserva che il 1o comma dell'articolo 7 disciplina l'efficacia nel tempo del regolamento 1134/68, dichiarando ch'esso si applica ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 4 agosto 1968 e modificando così notevolmente la situazione giuridica in cui le prefissazioni erano state ottenute.
paragrafo 2
Il 2o comma dell articolo 7 va esaminato in questo contesto. L'applicazione immediata di una nuova disciplina ad operazioni in corso — soprattutto trattandosi di importi prefissati — è eccezionale nella legislazione e nella prassi comunitarie, che tendono in generale a sottrarre all'applicazione di norme o provvedimenti nuovi i diritti e gli obblighi degli operatori che risultano dai certificati, titoli e documenti relativi alla prefissazione, come pure a vietare la prefissazione stessa nel periodo che precede modifiche importanti della disciplina comunitaria. Inoltre, nel caso del regolamento 1134/68, l'applicazione immediata poteva avere conseguenze dannose per gli operatori commerciali, con la conseguenza d'indurii ad assicurarsi contro il nuovo rischio della modifica degli importi espressi in moneta nazionale nei documenti relativi alla prefissazione.
paragrafo 3
Per tutelare i diritti quesiti degli operatori, a questi è stata offerta la possibilità di porre fine ai rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore del regolamento 1134/68. Questa soluzione è sembrata preferibile a quella di escludere dalla nuova disciplina le prefissazioni anteriori al 4 agosto 1968, soluzione che, qualora si fossero verificate modifiche delle parità monetarie nel periodo di validità dei certificati già esistenti, avrebbe gravemente compromesso il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato.
paragrafo 4
La facoltà di annullamento prevista dall'articolo 7, 2o comma, si distingue perciò, sia per le sue finalità che per i motivi cui essa è ispirata, da quella attribuita dagli articoli 1, 2 e 4, che riguardano l'ipotesi di effettiva modifica delle parità. Mentre queste ultime disposizioni hanno carattere permanente, l'articolo 7 è solo una norma transitoria, il cui fine è sostanzialmente quello di tutelare gli operatori che, in base all'orientamento generale della legislazione comunitaria, potevano legittimamente ritenere immutabili le prefissazioni. Esso ha un'importanza di principio, mentre la facoltà di annullamento attribuita dagli articoli 1, 2 e 4 ha lo scopo di ovviare alle conseguenze effettivamente dannose di una modifica delle parità monetarie.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › A — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee › 2 — Sulle singole questioni › Prima questione
paragrafo 1
a) La Commissione osserva che l'articolo 7, 2o comma, riguarda «un'operazione che rimane da effettuare». Ne deriva che la possibilità di annullare la prefissazione si riferisce all'intero quantitativo disponibile alla data del 4 agosto 1968, soltanto qualora la nozione di «operazione» indichi tutte le importazioni o esportazioni necessarie per l'esaurimento del quantitativo stesso.
Ora, la nozione abituale di «operazione» è diversa. «Effettuare un'operazione» non equivale ad esaurire la portata indicata nel certificato. Gli operatori procedono a tale esaurimento mediante una serie di operazioni distinte, cioè con importazioni o esportazioni successive. Nel regolamento 1134/68, il termine «operazione» designa in modo generico i vari atti contemplati nell'allegato al regolamento stesso, e significa fra l'altro, a seconda dei casi, «importazione» o «esportazione».
Anche dall'articolo 6 del regolamento 1134/68 risulta implicitamente che «operazione» può essere soltanto una delle operazioni successive d'importazione o d'esportazione effettuate in base ad un certificato, non già il complesso di tali operazioni.
b) Il fatto che l'annullamento riguardi il certificato, e quindi il rapporto giuridico, non implica ch'esso si debba necessariamente riferire all'intero quantitativo disponibile il 4 agosto 1968. La possibilità, offerta dall'articolo 7, 2o comma, di ottenere tale annullamento entro un termine di 30 giorni, non ha scopo, considerate le condizioni in cui si effettuano tali operazioni, se non qualora l'annullamento sia possibile anche per il quantitativo ancora disponibile alla data della domanda.
c) Secondo la Commissione, l'interpretazione da lei proposta ha il vantaggio di limitare — almeno in linea di principio — i quantitativi per i quali si può chiedere l'annullamento, il che riduce il più possibile l'effetto perturbatore di tali provvedimenti.
d) Avverso tale interpretazione non si può invocare un preteso parallelismo fra l'articolo 7, 2o comma, e le altre disposizioni del regolamento che consentono l'annullamento delle prefissazioni in caso di effettiva modifica delle parità monetarie. Secondo la Produktschap, l'operatore che, in caso di modifica del prelievo o della restituzione prefissati, non chiede immediatamente l'annullamento della prefissazione, dimostra di non subire alcuna lesione a causa di tale modifica, e una domanda di annullamento presentata in epoca successiva è necessariamente basata su motivi diversi da quelli che hanno ispirato il legislatore. Lo stesso avviene, secondo la Produktschap, nel caso dell'articolo 7. La Commissione sostiene invece che lo scopo perseguito dall'articolo 7, 2o comma, è diverso, in quanto esso è stato suggerito essenzialmente da considerazioni relative al rispetto dei rapporti giuridici in atto.
La Commissione propone di risolvere la prima questione nel seguente modo:
La possibilità di annullamento della fissazione anticipata prevista dall'articolo 7, 2o comma, del regolamento n. 1134/68 non si riferisce necessariamente all'intero quantitativo disponibile il 4 agosto 1968 sulla prefissazione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › A — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee › 2 — Sulle singole questioni › Seconda questione
paragrafo 1
La Commissione ritiene inutile esaminare la seconda questione, dal momento che la prima va risolta in senso negativo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › A — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee › 2 — Sulle singole questioni › Terza questione
paragrafo 1
Secondo la Commissione, dalla soluzione data alla prima questione risulta che la circostanza che un operatore abbia importato o esportato, dopo il 4 agosto 1968, utilizzando la prefissazione, non osta all'annullamento di questa per il quantitativo ancora disponibile alla data della presentazione della domanda. Essa propone quindi di risolvere la questione nel seguente modo :
paragrafo 2
L'annullamento di cui all'articolo 7, 2o comma, del regolamento 1134/68 è possibile per il quantitativo ancora disponibile alla data di presentazione della domanda di annullamento, anche qualora, tra il 4 agosto 1968 e detta data, la prefissazione sia stata in parte utilizzata.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › A — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee › 2 — Sulle singole questioni › Quarta questione
paragrafo 1
a) La Commissione osserva che l'annullamento del certificato per un'importazione o un'esportazione già effettuata costituirebbe una misura retroattiva, e quindi eccezionale, che avrebbe dovuto perciò, di regola, essere espressamente prevista dal regolamento, se questo avesse inteso adottarla.
Tale provvedimento costituirebbe inoltre una deroga ad un principio fondamentale della disciplina relativa all'organizzazione comune dei mercati; sarebbe perciò tanto più sorprendente che il legislatore avesse ammesso la sua efficacia ex tunc, senza stabilirlo espressamente.
b) D'altra parte, il sistema dei certificati è stato istituito per consentire alle autorità competenti di seguire costantemente il movimento degli scambi. L'annullamento ex tunc dei certificati e delle relative prefissazioni per operazioni già effettuate creerebbe certamente delle alterazioni in questo sistema.
c) Infine, si può ritenere che l'operatore il quale abbia effettuato importazioni o esportazioni dopo il 4 agosto 1968, in base ad una prefissazione, abbia rinunciato, per tali operazioni, alla tutela offertagli dell'articolo 7, 2o comma.
La Commissione sostiene perciò che la quarta questione va risolta nel seguente modo :
L' annullamento della prefissazione, previsto dall'articolo 7, 2o comma, del regolamento 1134/68, non è possibile per quanto riguarda la o le esportazioni effettuate tra il 4 agosto 1968 e la data della presentazione della domanda d'annullamento.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › B — Osservazioni della Necomout
paragrafo 1
La Necomout, ricorrente nella causa di merito, osserva che la sua domanda d'annullamento è stata respinta perché secondo l'interpretazione data all'articolo 7 del regolamento 1134/68 dal ministro olandese per l'agricoltura e la pesca, la domanda d'annullamento della prefissazione può essere accolta soltanto qualora si riferisca esclusivamente a quantitativi non ancora importati o esportati all'atto della domanda e se, inoltre, in base alla stessa prefissazione non siano state effettuate importazioni o esportazioni fra il 3 agosto e la data della presentazione della domanda di annullamento. Tali condizioni non ricorrevano nella fattispecie.
paragrafo 2
Esse non figurano, tuttavia, nel regolamento 1134/68 e non spetta alle autorità degli Stati membri d'integrare il testo di quest'ultimo. Dette condizioni supplementari sono tanto più inopportune in quanto nel Belgio, in Francia e nella Repubblica federale non è richiesto ch'esse siano soddisfatte, cosicché esse altererebbero la concorrenza nel mercato comune.
paragrafo 3
Tali condizioni, d'altra parte, sono il frutto di un'interpretazione errata dell'articolo 7, basata sul principio che i quantitativi per i quali si ottiene una fissazione anticipata costituiscono un tutto unico. Ciò corrisponde ad un concetto sbagliato del sistema di prefissazione quale viene praticato nel commercio internazionale.
paragrafo 4
In realta, gli operatori chiedono un'unica fissazione per un gran numero di operazioni senza alcun nesso reciproco, scaglionate nel tempo ad intervalli abbastanza lunghi, riservandosi un tal modo la possibilità di esportare percependo la restituzione del giorno dell'esportazione, o quella corrispondente ad una successiva fissazione (qualora ciò risulti più conveniente), o anche di lasciare inutilizzate le fissazioni precedenti, salvo il pagamento delle ammende in tal caso previste, che del resto sono comprese nel costo delle operazioni.
paragrafo 5
La Necomout sostiene quindi che l' annullamento delle prefissazioni ai sensi dell'articolo 7 non può essere sottoposto ad altre condizioni se non a quelle espressamente e tassativamente indicate in detto articolo: fra l'altro, non si può esigere che siano soddisfatte. le condizioni poste alle lettere b) e c) della circolare 28 agosto 1968.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › C — Osservazioni della Produktschap
punto 1
La Produktschap osserva che, in forza degli articoli 1, 2 e 4 del regolamento 1134/68, l'importo della restituzione viene adeguato in caso di modifica della parità monetaria. Poiché bisogna evitare che questa circostanza imprevedibile arrechi pregiudizio agli aperatori che hanno precedentemente ottenuto una fissazione anticipata, gli stessi articoli offrono agli operatori la possibilità di annullare la prefissazione, quando si realizzi la suddetta ipotesi.
L'articolo 7, che non contempla l'ipotesi di modifica delle parità, ha tuttavia portata analoga a quella degli articoli 1, 2 e 4, in quanto mira ad evitare che coloro i quali hanno ottenuto una prefissazione prima dell'entrata in vigore del regolamento, vengano lesi dal fatto, imprevedibile, dell'emanazione, durante il periodo di validità della prefissazione, di un regolamento che potrebbe avere effetti sfavorevoli su quest'ultima.
Negli articoli 1, 2 e 4 si parla di un' «operazione determinata», nell'articolo 7 di un' «operazione che rimane da effettuare dopo tale data».
Col termine «operazione», discostandosi dal significato abituale, il regolamento designa il complesso degli obblighi contratti dall'operatore nell'ambito della fissazione, indipendentemente dal fatto che tali obblighi possano essere soddisfatti con diverse esportazioni o importazioni.
Tale interpretazione si deduce, tra l'altro, dagli articoli 1, n. 2, 2, n. 2 e 4, n. 1, in cui si parla di importi fissati in anticipo «per un'operazione che rimane da effettuare», il che non si spiega se non intendendo per «operazione» il complesso delle importazioni ed esportazioni da effettuare. La suddetta interpretazione si basa inoltre sull'articolo 6, che detta norme circa il momento della realizzazione dell'operazione, ed infine sulla circostanza che, secondo lo stesso articolo 7, l'annullamento della fissazione implica l'annullamento del relativo certificato, cosicché ne risulta l'estinzione dell'intero rapporto giuridico.
Inoltre, la nozione di «parte d'operazione», di cui all'articolo 4, n. 2, implica l'impossibilità d'intendere per «operazione» una frazione qualsiasi dei quantitativi da importare o da esportare.
Sarebbe incompatibile con tale interpretazione l'ammettere che una operazione unica possa essere parzialmente effettuata e parzialmente annullata. La domanda d'annullamento può quindi riferirsi soltanto all'intero quantitativo ancora disponibile il 4 agosto 1968.
punto 2
Il fatto che l'annullamento deve riguardare il totale del saldo non esportato alla data del 4 agosto 1968 ha come conseguenza la perdita di qualsiasi facoltà di annullamento, qualora tra la suddetta data e quella della domanda siano state effettuate esportazioni. È inammissibile, infatti, che la domanda di annullamento possa riferirsi a quantitativi già esportati, in quanto, effettuando importazioni o esportazioni in base ad una fissazione di cui non ha richiesto l'annullamento, l'interessato ha dimostrato di non subire danni ed ha fatto una scelta sulla quale non può ritornare. La situazione è la stessa nel caso della modifica della parità monetaria (articoli 1, 2 e 4) e nel caso dell'articolo 7. Si presume che l'operatore il quale, in caso di svalutazione, esporta in base ad una prefissazione anteriore alla modifica della parità, abbia agito nel proprio interesse e non abbia perciò subito danni; la stessa cosa vale per colui che esporta, sulla prefissazione, dopo il 4 agosto 1968. Se chiede l'annullamento, non lo fa per evitare un danno, ma per motivi che sono estranei alla «ratio legis» dell'articolo 7. Non è ammissibile, ad esempio, che un esportatore chieda l'annullamento perché la restituzione del giorno dell'esportazione aumenta bruscamente prima della scadenza del termine di 30 giorni.
punto 3
In subordine, il Produktschap sostiene che la domanda di annullamento, anche qualora venga presentata entro il termine di 30 giorni e si riferisca all'intero quantitativo disponibile alla data del 4 agosto 1968, non può comunque essere accolta per importazioni o esportazioni effettuate prima della presentazione della domanda.
In base alle precedenti considerazioni, la Produktschap propone di dare soluzione positiva alla prima questione, soluzione negativa alla prima parte, e affermativa alla seconda parte della seconda questione, e in subordine di risolvere in senso negativo la terza e la quarta questione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › D — Osservazioni del governo olandese › 1 — Sulla portata dell'articolo 7
paragrafo 1
Il governo olandese osserva che l'articolo 7 dev'essere interpretato in senso stretto, e in modo analogo agli articoli 1, 2 e 4, relativi alle ipotesi di svalutazione della moneta. In caso di svalutazione, un esportatore si asterrà certamente da qualsiasi esportazione sulla prefissazione anteriore alla modifica della parità, e chiederà l'annullamento per l'intero quantitativo non esportato. Per limitare il danno, egli chiederà immediatamente tale annullamento.
paragrafo 2
Nel caso dell'articolo 7, si deve ragionare come se fosse intervenuta una svalutazione al momento dell'entrata in vigore del regolamento: il danno da evitare, nella fattispecie, è il rischio di dover eventualmente applicare il sistema di annullamento stabilito dal regolamento. Se l'operatore desidera evitarlo, deve chiedere immediatamente l'annullamento, rinunciando ad ulteriori esportazioni.
paragrafo 3
L' articolo 7 non è stato redatto per consentire agli operatori di realizzare profitti eccezionali.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › D — Osservazioni del governo olandese › 2 — Sulle singole questioni › Prima questione
paragrafo 1
Il governo olandese sostiene che (come dimostra l'uso del termine «operazione» al singolare) con l'espressione «operazione che rimane da effettuare dopo tale data» il regolamento si riferisce al complesso delle importazioni o esportazioni che l'operatore deve ancora effettuare. Il solo possibile frazionamento dell'operazione (salvo il caso particolare dell'articolo 4, n. 1) è perciò quello per cui si distinguono i quantitativi importati o esportati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, dal contingente ancora disponibile dopo tale data.
paragrafo 2
Anche il governo olandese sottolinea il fatto che viene annullato il certificato, il che implica l'impossibilità di un annullamento parziale per il quantitativo ancora disponibile, indicato nel certificato stesso.
paragrafo 3
Se fosse permesso di esportare una parte di tale quantitativo e di presentare poi una domanda d'annullamento per la parte restante, non sarebbe soddisfatta la condizione che l'annullamento si riferisca all'intero contingente ancora disponibile.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › D — Osservazioni del governo olandese › 2 — Sulle singole questioni › Seconda questione
paragrafo 1
Secondo il governo olandese, la seconda questione è formulata in modo inesatto. La prima parte di tale questione (se la facoltà di annullamento sussista anche qualora, tra il 4 agosto 1968 e la data di presentazione della domanda, la prefissazione sia stata utilizzata, in tutto o in parte, per importare o esportare sul saldo rimanente alla data del 4 agosto 1968) presuppone che la prima questione sia stata risolta in senso negativo.
paragrafo 2
La seconda parte della seconda questione (se la facoltà di annullamento sussista solo se, nello stesso periodo, la prefissazione non è stata utilizzata) è a suo avviso una ripetizione della prima questione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › D — Osservazioni del governo olandese › 2 — Sulle singole questioni › Terza e quarta questione
paragrafo 1
Il governo olandese osserva che, avendo risolto positivamente la prima questione, non è necessario esaminare la terza e la quarta.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 10 aprile 1970, pervenuta in cancelleria il 13 aprile 1970, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia ha deferito alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134/68, che fissa le norme di applicazione del regolamento n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto usata per la politica agricola comune.
punto 2
Il regolamento 1134/68, entrato in vigore il 4 agosto 1968, stabilisce che, in caso di modifica del valore dell'unità di conto o della parità monetaria di uno Stato membro o di un paese terzo, gl'importi fissati in base alle norme relative alla politica agricola, ed in particolare gli importi dei prelievi e delle restituzioni, potranno essere adeguati alle nuove parità, e ciò anche nel caso che gli operatori economici si siano valsi della facoltà di ottenere la fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni, facoltà attribuita loro dai vari regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati agricoli.
punto 3
Pet evitare un danno agli interessati che abbiano già ottenuto una fissazione anticipata, il regolamento offre loro la possibilità, quando si realizzi l'ipotesi che dà luogo alla modifica degli importi prefissati, di ottenere l'annullamento della prefissazione.
punto 4
Inoltre, la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 7, 2o comma, dello stesso regolamento — disposizione ispirata a considerazioni di principio, relative agli effetti di una modifica legislativa sui contratti in via di esecuzione — attribuisce la stessa facoltà agli operatori che, prima del 4 agosto 1968, abbiano ottenuto una prefissazione i cui effetti si protraggano oltre la data d'entrata in vigore della nuova disciplina istituita col regolamento 1134/68.
punto 5
A norma dell'articolo 7, la domanda di annullamento doveva pervenire, per iscritto, all'organismo competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, cioè non oltre il 3 settembre 1968.
punto 6
Il giudice nazionale chiede in primo luogo se la domanda di annullamento debba necessariamente riferirsi all'intero quantitativo disponibile, il 4 agosto 1968, sulla prefissazione.
punto 7
La questione va esaminata, da una parte, in relazione alla tesi sostenuta dalla Necomout nel giudizio di merito, e secondo la quale l'operatore economico potrebbe chiedere in qualsiasi momento, durante il termine di 30 giorni ad esso impartito, l'annullamento delle prefissazioni per l'intero saldo disponibile alla data del 4 agosto 1968, anche qualora nel frattempo egli avesse già effettuato importazioni o esportazioni utilizzando in parte tale saldo, cosicché l'annullamento potrebbe avere, in tutto o in parte, effetto retroattivo.
punto 8
Essa deve, d'altra parte, essere considerata alla luce della tesi sostenuta dalla Produktschap, secondo la quale l'annullamento può essere richiesto soltanto per l'intero saldo disponibile alla data del 4 agosto 1968, e solo qualora, nel frattempo, su di esso non siano state effettuate importazioni o esportazioni.
punto 9
Il sistema istituito dai vari regolamenti agricoli stabilisce un nesso tra la prefissazione e l'obbligo d'importare o esportare l'intero quantitativo delle merci cui essa si riferisce.
punto 10
L'articolo 7 del regolamento 1134/68, che ammette un'eccezione a quest'obbligo per l'«operazione che rimane da effettuare» dopo il 4 agosto 1968, consente di dividere il quantitativo indicato nel certificato in due parti: una per la quale la prefissazione resta ferma ed una per la quale essa potrà essere annullata.
punto 11
Dalla lettera dell'articolo 7 non risulta tuttavia che tale divisione debba farsi tra la parte del quantitativo importato o esportato fino al 4 agosto 1968 e il saldo ancora disponibile a tale data.
punto 12
D'altronde, la circostanza che all'operatore sia impartito un termine di 30 giorni non può implicare il divieto, per l'interessato, di continuare ad importare fra il 4 agosto 1968 e la data da lui prescelta per la presentazione della domanda.
punto 13
Ciò trova conferma nel fatto che gli operatori interessati possono essere vincolati da termini contrattuali di consegna; il regolamento non dev'essere interpretato in modo da rendere più difficile l'adempimento di questi obblighi.
punto 14
Comunque, poiché il testo non pone queste condizioni, né esse si desumono dai criteri cui la norma litigiosa è informata, non vi è motivo di aggiungere al testo legale delle condizioni ch'esso non stabilisce né espressamente né implicitamente.
punto 15
La domanda d'annullamento non deve perciò necessariamente riferirsi all'intero quantitativo disponibile il 4 agosto 1968.
punto 16
Essa va quindi presa in considerazione, anche se l'operatore, anteriormente alla data di presentazione, ha importato o esportato una parte del saldo disponibile, alla data del 4 agosto 1968, sulla prefissazione.
punto 17
La soluzione data alla prima questione svuota di contenuto la seconda questione.
punto 18
Con la terza questione si chiede se l'operatore economico, che abbia continuato ad importare o ad esportare dopo il 4 agosto 1968, possa ottenere l'annullamento della prefissazione per il quantitativo ancora disponibile alla data della presentazione della domanda, o per una parte di esso.
punto 19
Ai sensi dell'articolo 7, la domanda riguarda l'annullamento del certificato o titolo da cui risulta la prefissazione. Di conseguenza, non si può concepire che un annullamento totale del certificato, e quindi un annullamento della prefissazione per l'intero saldo.
punto 20
Quest'interpretazione tiene conto altresì della portata ristretta dell'eccezione ammessa dall'articolo 7 al principio dell'immutabilità delle prefissazioni.
punto 21
Poiché, del resto, questi annullamenti compromettono il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, sarebbe ingiustificato favorirne la pratica oltre la ratio dell'articolo 7.
punto 22
L'annullamento della fissazione anticipata deve quindi riferirsi all'intero quantitativo disponibile alla data della presentazione della domanda.
punto 23
Con la quarta questione si chiede, per il caso di soluzione negativa della prima questione, se l'annullamento della prefissazione sia possibile anche per quanto riguarda la o le esportazioni effettuate tra il 4 agosto 1968 e la data della presentazione della domanda d'annullamento.
punto 24
La retroattività dell'annullamento renderebbe impossibili le previsioni sulle quali le autorità incaricate della gestione dei mercati agricoli possono legittimamente basarsi per valutare le spese e le entrate e per determinare l'andamento dei mercati.
punto 25
Inoltre, un'interpretazione del genere andrebbe anch'essa al di là dello scopo dell'articolo 7, il quale mira a tutelare gli operatori da una violazione del principio dell'immutabilità delle prefissazioni.
punto 26
Stando così le cose, la domanda d'annullamento può riferirsi soltanto al quantitativo disponibile alla data della presentazione della domanda.
SENTENZA › Sulle spese
punto 27
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo dei Paesi Bassi, che hanno presentato le proprie osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 28
Nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, al quale spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali del Produktschap voor Granen, Zaden en Peul-vruchten e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 177,
visti i regolamenti nn. 19, 139/67/CEE, 653/68/CEE e 1134/68/CEE,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni deferitele in via pregiudiziale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 10 aprile 1970, afferma per diritto :
L'articolo 7, 2o comma, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 30 luglio 1968, n. 1134, va interpretato nel senso che l'annullamento della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni può riferirsi al saldo ancora disponibile alla data della presentazione della domanda, ma soltanto alla totalità di esso, mentre non può riguardare i quantitativi anteriormente importati o esportati.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 28 ottobre 1970.
Lecourt
Donner
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 28 ottobre 1970.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt