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Sez. 5, Sentenza n. 14059 del 16/06/2006 (Rv. 591381 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Pendenza della controversia al 1° gennaio 1992 - Necessità - Portata della previsione - Controversia definita con decisione passata in giudicato a tale data - Esclusione - Sospensione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591381-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art. 53, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha previsto la definizione agevolata delle controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991, ossia iniziate prima di tale data, e che alla data del 1° gennaio 1992, di entrata in vigore della legge, fossero ancora pendenti (come si evince dal successivo comma 8): delle controversie, quindi, per le quali alla detta data del 1° gennaio 1992 non fosse stata emessa alcuna decisione, o, se giudizialmente definite, fosse stata proposta impugnazione avverso la relativa decisione, ovvero pendesse il termine per proporla; in ogni caso, delle controversie il cui giudizio potesse essere sospeso per effetto della domanda di condono (comma 12), e non anche, conseguentemente, delle controversie di cui non fosse più possibile la sospensione dei termini di impugnazione (peraltro prevista solo in un momento successivo, in sede di conversione del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, avvenuta con la legge 24 marzo 1993, n. 75, inapplicabile alla fattispecie), per le quali, cioè, alla data di presentazione della domanda stessa la decisione fosse divenuta definitiva, perché passata in giudicato per omessa impugnazione nel termine prescritto.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)