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Sez. 5, Sentenza n. 14306 del 26/09/2003 (Rv. 567173 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle controversie ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Pendenza della controversia al momento di presentazione della domanda di condono - Necessità - Previsione di sospensione "ex lege" dei termini di impugnativa ex art. 4 del D.L. n. 16 del 1993 - Applicabilità retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567173-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha previsto la definizione agevolata delle controversie, in esso indicate, pendenti alla data del 30 settembre 1991 ed il cui giudizio potesse essere sospeso - come si evince dal comma 12 della norma - per effetto della domanda di condono, e non anche, quindi, delle controversie in ordine alle quali non fosse più possibile tale sospensione, per essere intervenuto, alla data di presentazione della domanda stessa, il passaggio in giudicato della relativa decisione per omessa impugnazione nel termine prescritto. In tal caso, pertanto, la domanda di condono deve ritenersi inammissibile, senza che sia, d'altra parte, ipotizzabile l'applicazione retroattiva dell'art. 4 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75), il quale, aggiungendo il comma dodicesimo ter all'art. 53 citato, ha disposto, ma solo con effetto dalla sua entrata in vigore, la sospensione "ex lege" dei termini di impugnativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)