Sez. 5, Sentenza n. 16475 del 04/11/2003 (Rv. 567852 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono di cui alla legge n. 413 del 1991 - Condizione per avvalersene - Pendenza della controversia - Necessità - Possibilità di fruizione della sospensione dei termini di impugnativa - Affermazione - Limiti temporali di previsione - Fattispecie relativa a sentenza non impugnata con esclusione del beneficio della sospensione dei termini.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 53, primo comma, della legge n. 413 del 1991, ha previsto la definizione agevolata delle controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991, ossia di quelle ancora in essere il 1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della legge, ma non anche di quelle già definite con sentenza passata in giudicato, per omessa loro impugnazione nel termine prescritto, in relazioni alle quali non può parlarsi di sospensione di termini di impugnazione, peraltro previsti solo in un momento successivo, in sede di conversione del D.L. n. 16 del 1993, avvenuta con la legge n. 75 del 24 marzo 1993 (art. 4, comma dodicesimo ter). (Fattispecie relativa a termini di impugnazione di una sentenza sfavorevole al contribuente, scadenti in data 25 gennaio 1992, in relazione ai quali la Corte ne ha escluso la sospensione e la possibilità di beneficiare del condono, in considerazione del fatto che il beneficio era stato introdotto solo con la legge n. 75 del 1993).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4 com. 12 n. 3, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)