Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 11/08/1972 (Rv. 360294 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - VERSO LA SOCIETA - AZIONE SOCIALE - PROMOVIMENTO, RINUNZIA E TRANSAZIONE - POTERE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI - LIMITI - RINUNZIA E TRANSAZIONE - ASSENZA DEL VOTO CONTRARIO DEL QUINTO DEI SOCI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - VERSO LA SOCIETA - AZIONE SOCIALE - PROMOVIMENTO, RINUNZIA E TRANSAZIONE - POTERE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI - LIMITI - RINUNZIA E TRANSAZIONE - ASSENZA DEL VOTO CONTRARIO DEL QUINTO DEI SOCI.*
L'art 2393 cod civ attribuisce al potere deliberativo dell'assemblea dei soci sia il promovimento dell'Azione sociale di responsabilita nei confronti di tutti gli amministratori o di alcuni di essi, sia la rinunzia all'Esercizio dell'Azione medesima, sia, infine, la transazione in ordine alla detta responsabilita. Solo l'assemblea dei soci puo, quindi, formare e dichiarare la volonta dell'ente di compiere uno dei detti Atti giuridici, con la sola ulteriore esigenza, quanto alla rinunzia e alla transazione, che nella deliberazione dell'assemblea non si verifichi il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)