Sez. 1, Sentenza n. 2012 del 22/03/1983 (Rv. 426867 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE - RESPONSABILITÀ DELL'EX AMMINISTRATORE - TRANSAZIONE STIPULATA DAL NUOVO AMMINISTRATORE - PREVIA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ ASSOLUTA DELLA TRANSAZIONE - SUSSISTENZA.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE - RESPONSABILITÀ DELL'EX AMMINISTRATORE - TRANSAZIONE STIPULATA DAL NUOVO AMMINISTRATORE - PREVIA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ ASSOLUTA DELLA TRANSAZIONE - SUSSISTENZA.*
La transazione relativa alla responsabilità dell'ex amministratore verso la società, che sia stata stipulata dal nuovo amministratore senza preventiva espressa deliberazione dell'assemblea, è affetta non da mera inefficacia, secondo la disciplina dell'atto posto in essere dal rappresentante senza poteri, ovvero da mera annullabilità, secondo la disciplina del difetto di capacità a contrattare, ma bensì da nullità assoluta, per violazione della norma imperativa dell'art. 2393 cod. civ., il quale riserva in via esclusiva all'assemblea la decisione di rinunciare o transigere in ordine a detta responsabilità, escludendo ogni potere dell'amministratore di formulare una volontà negoziale al riguardo in Mancanza di tale decisione. (V 2681/72, mass nn 360294 e 360296).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)