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Sez. 1, Sentenza n. 173 del 22/01/1974 (Rv. 367751 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ONORARI - LIQUIDAZIONE - PRESTAZIONI SUPPLETIVE - PRATICHE AMMINISTRATIVE - DISTINTA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - DUPLICAZIONE ILLECITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367751-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ONORARI - LIQUIDAZIONE - PRESTAZIONI SUPPLETIVE - PRATICHE AMMINISTRATIVE - DISTINTA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - DUPLICAZIONE ILLECITA - SUSSISTENZA.*

Incorre in illecita duplicazione il giudice del merito che, applicando la legge 2 marzo 1949, n 143, riguardante la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, accordi, in tema di aumento del compenso per prestazioni suppletive e per pratiche amministrative, una prima maggiorazione del venticinque per cento per le prime e poi aumento del quaranta per cento, per le seconde, la somma cosi ottenuta, giacche invece, a norma dell'art 13 della legge, al professionista compete un unico aumento sul coacervo dei compensi a percentuale, in misura non superiore al sessanta per cento e, nel sistema della tariffa, i tipi di onorari di cui all'art 2 (a percentuale, a quantita, a vacazione, a discrezione) sono tenuti distinti, con esclusione di eventuali cumuli e duplicazioni di compensi per la stessa prestazione. (V 334'69, mass n 338330).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)