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Sez. 2, Sentenza n. 334 del 03/02/1969 (Rv. 338330 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ONORARI - LIQUIDAZIONE A PERCENTUALE - COMPENSI ACCESSORI - MAGGIORAZIONE- MISURE - CONGLOBAMENTO NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - LIQUIDAZIONE A PARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338330-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ONORARI - LIQUIDAZIONE A PERCENTUALE - COMPENSI ACCESSORI - MAGGIORAZIONE- MISURE - CONGLOBAMENTO NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - LIQUIDAZIONE A PARTE - ESCLUSIONE.*

L'art.13 secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n.143, (approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) dispone che, per i lavori da liquidarsi a percentuale, i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 possono essere conglobati in una maggiorazione non superiore al 60 per cento (al 30 per cento nel caso di opera a contributo statale, ai sensi dell'art. 4 DM 18 giugno 1949) degli onorari a percentuale, anziche attribuire al professionista un compenso a norma dello stesso art.13. Pertanto, allorche si scelga il sistema delle maggiorazioni degli onorari a percentuale, la liquidazione a parte e in aggiunta a questi ultimi dei predetti compensi accessori costituirebbe una duplicazione e non e dovuta.*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 6, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 13, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)