Sez. 2 - , Ordinanza n. 23394 del 01/08/2023 (Rv. 668709 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Compravendita di edificio realizzato ante 1967 - Dichiarazione dell’alienante della sua preesistenza alla detta data - Sufficienza ai fini della validità del contratto - Sussistenza - Mendace dichiarazione dell’alienante circa la inesistenza di interventi ampliativi, successivi al 1967, necessitanti di titolo autorizzatorio - Irrilevanza ai fini della validità dell’atto.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo.
Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)