Sez. 2 - , Sentenza n. 30425 del 17/10/2022 (Rv. 665991 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Immobile costruito prima del 1 settembre 1967 - Nullità ex art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985 - Natura testuale - Sussistenza - Conseguenze - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nell’atto, dell’inizio dell’opera prima di tale data - Sufficienza - Difformità del bene - Rilevanza esclusivamente come responsabilità contrattuale.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
Nel caso di immobile la cui costruzione sia iniziata anteriormente al 1 settembre 1967, la nullità prevista dall'art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985, che ha natura testuale e non virtuale, ricorre soltanto nel caso in cui manchi nell'atto traslativo la dichiarazione del proprietario o di altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera è iniziata prima di tale data, mentre restano irrilevanti, a tal fine, eventuali difformità del bene rispetto allo stato
di fatto originario, potendo tale situazione assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale.
Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)